Associazione Amici dell’Arte

Tempio Pausania (SS)

Statuto

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARTE  (ONLUS)

TEMPIO PAUSANIA

 

 

S T A T U T O

 

ART. 1 – Fra i comparenti è costituita un’Associazione denominata “Associazione Amici dell’Arte” Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

 

ART. 2 – L’Associazione ha sede in Ghilarza, con laboratori a Soddì e Oristano.

 

ART. 3 – L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di promozione di attività in campo culturale ed artistico, di tutela e valorizzazione delle stesse, nonché l’insegnamento delle diverse materie artistiche provvedendo alla preparazione in appositi corsi teorici e pratici ai propri associati e non, tramite docenti ed esperti. All’uopo, l’Associazione si propone di curare la diffusione delle Arti come mezzo espressivo artistico, promuovendo mostre d’arte personali o collettive di autori diversi, rivolte a diffondere e valorizzare le varie espressioni d’arte e artigianato artistico; realizzando, edizioni di volumi e cartelle, corredati di opere grafiche, pubblicazioni monografiche o tematiche; promuovendo manifestazioni teatrali, poetiche, letterarie e concerti di musica classica, folk o di altro genere. Tra gli obiettivi dell’Associazione è prevista anche l’organizzazione e la gestione delle medesime, oltre che dei concorsi di pittura, scultura, grafica, ceramica, etc., di rassegne musicali e di ogni altra attività artistica in genere, inerente le proprie competenze.

L’Associazione svolgerà attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti, è fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra descritte. Essa si propone inoltre di dare un contributo organizzativo nella realizzazione del “Mese della Cultura” che annualmente si svolge a Ghilarza, proponendo iniziative inerenti la propria ragione sociale.

 

ART. 4 – L’Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori, e per il conseguimento dei suoi fini dispone delle seguenti risorse:

a)      .  dei versamenti effettuati dai soci fondatori e da quelli effettuati da coloro che successivamente   aderiscono all’Associazione;

b)      . degli introiti realizzati con l’organizzazione delle manifestazioni, pubblicazioni, etc. sopra descritte;

c)      . dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

d)      . dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

e)      . può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di natura commerciale.

 

ART. 5 – Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e presentino domanda.

a)      . Il consiglio  direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’Associazione in conformità ai propri fini istituzionali.

b)      . L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. E’ comunque facoltà dei soci dell’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

c)      . I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

d)      . Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

e)      La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, che devono essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno, o per esclusione, con delibera motivata della Giunta esecutiva per la mora superiore a sei mesi dall’approvazione del bilancio nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o della Giunta esecutiva. Tale provvedimento dovrà essere comunicato allo associato dichiarato decaduto. I soci dell’Associazione si distinguono in :

a)         soci fondatori;

b)        soci effettivi.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni e dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell’Associazione.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione. Il loro numero non deve essere inferiore a nove. La qualifica di socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci effettivi.

Sono soci effettivi coloro che abbiano domandato di fare parte dell’Associazione, nel corso della sua esistenza. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo statuto e:

a)         a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;

b)        a contribuire alle necessità economiche e sociali mediante il versamento di quote annuali la cui consistenza è da stabilirsi in seno all’Assemblea annuale in base alle necessità sociali.

 

ART. 6 – Sono organi dell’Associazione :

1)       Assemblea dei soci;

2)       Giunta esecutiva;

3)       Presidente;

4)       Revisori dei conti.

 

ART. 7 – L’Assemblea è formata dai Soci fondatori e dai soci effettivi.

Essa si riunisce almeno una volta all’anno per stabilire gli orientamenti generali e predisporre, con la Giunta esecutiva, il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta esecutiva è convocata per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea in seduta ordinaria, entro il 30 aprile successivo.

Il rendiconto verrà messo a disposizione dei soci, presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.

Nello stesso termine il rendiconto economico e finanziario deve essere messo a disposizione dei revisori per l’acquisizione del relativo parere.

ART. 8 – La Giunta esecutiva si compone di sette membri eletti dall’Assemblea, più tre revisori.

La Giunta esecutiva elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, il Cassiere (o Tesoriere) il Segretario e i Revisori.

Qualora un membro della Giunta Esecutiva presenti le dimissioni, la Giunta può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intera Giunta.

LA Giunta Esecutiva è investita di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

La Giunta Esecutiva potrà compilare un Regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.

La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, è convocata dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere della Giunta Esecutiva.

Le cariche sociali hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovate.

L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere:

·         Atte ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

·         Alla nomina della Giunta Esecutiva;

·         Alla nomina dei Revisori;

·         All’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

·         Ad ogni altro argomento che la Giunta Esecutiva intendesse sottoporre,

in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno due terzi dei soci iscritti e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

 

ART. 9 – Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della medesima verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 10 – L’Associazione, ove richiesta, si rende disponibile a fornire supporti didattici inerenti l’insegnamento delle varie tecniche artistiche, fatti salvi i costi relativi ai docenti ed agli alunni e studenti delle Scuole Pubbliche presenti nel territorio della regione Sardegna. All’uopo saranno organizzati laboratori nei locali della propria sede o in altri locali dislocati ed idonei. I materiali e le strutture potranno essere acquisite tramite finanziamento pubblico, donazioni di privati ed autofinanziamento fra Soci.

a)      all’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

b)      L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

 

ART. 11 – Il funzionamento e l’organizzazione dell’Associazione sono regolati dal presente atto ed in via suppletiva dalle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

L’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nonché il libro dei soci, e quant’altro prescritto dalle leggi vigenti.

 

ART. 12 – La Giunta Esecutiva è investita di tutti i necessari poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

 

ART. 13 – Alla fine di ogni anno sociale la Giunta Esecutiva presenterà all’Assemblea il bilancio con i conti consuntivi e preventivi per la loro approvazione.

 

ART. 14 – Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere apportate dall’Assemblea dei Soci con l’approvazione, in prima convocazione dei due terzi dei soci iscritti ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci partecipanti, sarà la maggioranza degli stessi ad approvare la modifica. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

 

 

 

 

 

Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 30 giugno 1998, nanti il dott. Carlo Passino, notaio in Oristano.

Repertorio n° 170474 – fascicolo n° 43006.

 

 

 

 

 

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