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ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARTE (ONLUS)
TEMPIO
PAUSANIA
S T A T U T O
ART. 1 – Fra i comparenti è
costituita un’Associazione denominata “Associazione Amici dell’Arte”
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).
ART. 2 – L’Associazione ha
sede in Ghilarza, con laboratori a Soddì e Oristano.
ART. 3 – L’Associazione
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo
dell’Associazione è lo svolgimento di promozione di attività in campo
culturale ed artistico, di tutela e valorizzazione delle stesse, nonché
l’insegnamento delle diverse materie artistiche provvedendo alla
preparazione in appositi corsi teorici e pratici ai propri associati e non,
tramite docenti ed esperti. All’uopo, l’Associazione si propone di curare
la diffusione delle Arti come mezzo espressivo artistico, promuovendo mostre
d’arte personali o collettive di autori diversi, rivolte a diffondere e
valorizzare le varie espressioni d’arte e artigianato artistico;
realizzando, edizioni di volumi e cartelle, corredati di opere grafiche,
pubblicazioni monografiche o tematiche; promuovendo manifestazioni
teatrali, poetiche, letterarie e concerti di musica classica, folk o di
altro genere. Tra gli obiettivi dell’Associazione è prevista anche
l’organizzazione e la gestione delle medesime, oltre che dei concorsi di
pittura, scultura, grafica, ceramica, etc., di rassegne musicali e di ogni
altra attività artistica in genere, inerente le proprie competenze.
L’Associazione svolgerà attività direttamente connesse a quelle
istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei
limiti consentiti, è fatto divieto all’Associazione di svolgere attività
diverse da quelle sopra descritte. Essa si propone inoltre di dare un
contributo organizzativo nella realizzazione del “Mese della Cultura” che
annualmente si svolge a Ghilarza, proponendo iniziative inerenti la propria
ragione sociale.
ART. 4 – L’Associazione è
apartitica e non ha scopi di lucro. Il patrimonio dell’Associazione è
costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi
titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o
persone fisiche, da eventuali entrate per servizi prestati
dall’Associazione, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione
iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti
effettuati dai soci fondatori, e per il conseguimento dei suoi fini dispone
delle seguenti risorse:
a)
. dei versamenti effettuati dai soci
fondatori e da quelli effettuati da coloro che successivamente aderiscono all’Associazione;
b)
. degli introiti realizzati
con l’organizzazione delle manifestazioni, pubblicazioni, etc. sopra
descritte;
c)
. dei redditi derivanti
dal suo patrimonio;
d)
. dei contributi elargiti
da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
e)
. può inoltre reperire
risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di
natura commerciale.
ART. 5 – Possono diventare soci
dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e
enti che ne condividono gli scopi e presentino domanda.
a)
. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la
quota associativa minima da effettuarsi all’atto dell’adesione
all’Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le
eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire
di determinate prestazioni rese dall’Associazione in conformità ai propri
fini istituzionali.
b)
. L’adesione
all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi
ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. E’ comunque
facoltà dei soci dell’Associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari.
c)
. I versamenti al fondo
di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento
minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso
di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di
recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla
richiesta di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al
fondo di dotazione.
d)
. Le quote associative
non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di
morte. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
e)
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, che
devono essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno, o per
esclusione, con delibera motivata della Giunta esecutiva per la mora
superiore a sei mesi dall’approvazione del bilancio nel pagamento delle
quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza
con quella dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle
disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o
della Giunta esecutiva. Tale provvedimento dovrà essere comunicato allo
associato dichiarato decaduto. I soci dell’Associazione si distinguono in :
a)
soci fondatori;
b)
soci effettivi.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di
età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni
e dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi
dell’Associazione.
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla
costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione. Il loro
numero non deve essere inferiore a nove. La qualifica di socio fondatore
non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci
effettivi.
Sono soci effettivi coloro che abbiano domandato
di fare parte dell’Associazione, nel corso della sua esistenza. Ogni socio,
per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo statuto e:
a)
a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
b)
a contribuire alle necessità economiche e sociali mediante il
versamento di quote annuali la cui consistenza è da stabilirsi in seno
all’Assemblea annuale in base alle necessità sociali.
ART. 6 – Sono
organi dell’Associazione :
1) Assemblea dei soci;
2) Giunta esecutiva;
3) Presidente;
4) Revisori dei conti.
ART. 7 – L’Assemblea è formata
dai Soci fondatori e dai soci effettivi.
Essa si
riunisce almeno una volta all’anno per stabilire gli orientamenti generali
e predisporre, con la Giunta esecutiva, il bilancio preventivo del
successivo esercizio.
Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta esecutiva è convocata
per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario
dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea in
seduta ordinaria, entro il 30 aprile successivo.
Il rendiconto verrà messo a disposizione dei soci, presso la sede
dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la
sua approvazione.
Nello stesso termine il rendiconto economico e finanziario deve
essere messo a disposizione dei revisori per l’acquisizione del relativo
parere.
ART. 8 – La Giunta esecutiva si
compone di sette membri eletti dall’Assemblea, più tre revisori.
La Giunta esecutiva elegge nel suo seno il Presidente ed
eventualmente il Vice Presidente, il Cassiere (o Tesoriere) il Segretario e
i Revisori.
Qualora un membro della Giunta Esecutiva presenti le dimissioni, la
Giunta può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza
dell’intera Giunta.
LA Giunta Esecutiva è investita di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad
eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.
Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento
dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
La Giunta Esecutiva potrà compilare un Regolamento per disciplinare
e organizzare l’attività dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto
all’Assemblea per la sua approvazione.
La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei suoi
membri, è convocata dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei
suoi componenti.
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente,
ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi ed in giudizio e dà
esecuzione alle delibere della Giunta Esecutiva.
Le cariche sociali hanno la durata di un triennio e possono essere
rinnovate.
L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua
costituzione e delle sue delibere:
·
Atte ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
·
Alla nomina della Giunta Esecutiva;
·
Alla nomina dei Revisori;
·
All’approvazione e alla modificazione dello statuto e di
regolamenti;
·
Ad ogni altro argomento che la Giunta Esecutiva intendesse
sottoporre,
in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno due
terzi dei soci iscritti e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque
sia il numero dei soci partecipanti e delibererà sempre a maggioranza
semplice.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato
almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia
ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
ART. 9 – Nel caso di scioglimento
dell’Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della medesima
verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta
dalla legge.
ART. 10 – L’Associazione, ove
richiesta, si rende disponibile a fornire supporti didattici inerenti
l’insegnamento delle varie tecniche artistiche, fatti salvi i costi
relativi ai docenti ed agli alunni e studenti delle Scuole Pubbliche
presenti nel territorio della regione Sardegna. All’uopo saranno
organizzati laboratori nei locali della propria sede o in altri locali
dislocati ed idonei. I materiali e le strutture potranno essere acquisite
tramite finanziamento pubblico, donazioni di privati ed autofinanziamento
fra Soci.
a) all’Associazione è
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.
b) L’Associazione ha
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente
connesse.
ART. 11 – Il funzionamento e
l’organizzazione dell’Associazione sono regolati dal presente atto ed in
via suppletiva dalle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.
L’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea, nonché il libro dei soci, e quant’altro
prescritto dalle leggi vigenti.
ART. 12 – La Giunta Esecutiva è
investita di tutti i necessari poteri per l’Amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione.
ART. 13 – Alla fine di ogni anno
sociale la Giunta Esecutiva presenterà all’Assemblea il bilancio con i
conti consuntivi e preventivi per la loro approvazione.
ART. 14 – Eventuali modifiche al
presente statuto potranno essere apportate dall’Assemblea dei Soci con
l’approvazione, in prima convocazione dei due terzi dei soci iscritti ed,
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci partecipanti,
sarà la maggioranza degli stessi ad approvare la modifica. Per tutto quanto
non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice
Civile e alle leggi in materia.
Statuto approvato
dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 30 giugno 1998, nanti il dott.
Carlo Passino, notaio in Oristano.
Repertorio n° 170474 –
fascicolo n° 43006.
via V.
Veneto, 9 07029 TEMPIO
PAUSANIA SS. tel.: 079-671424 / 0328-6772703
Sede centrale
: piazza A. Gramsci, 1 09074
GHILARZA OR. Tel.: 0785-52104
Sezione di
Cagliari : via San Giacomo, 22
09100 CAGLIARI CA.
tel.: 070-664933
Sezione
Campania : via Sabato De Vita, 19
84080 PELLEZZANO SA.
Tel.: 0338-7655937
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